Page 126 - Storia dell'inquisizione spagnola
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che quei testimoni erano inattendibili perché nemici mortali

               dell’accusato.            Bisogna         riconoscere           che       l’Inquisizione
               ammetteva una definizione estensiva del concetto di «nemico
               capitale».  Ascoltiamo  la  beata  Juana  Bautista  davanti  al
               tribunale di Toledo nel 1636: «I testimoni di cui mi è stata
               data lettura (cioè la testimonianza) non sono degni di fede e
               di  credito  perché  dicono  cose  inverosimili,  non  giustificano
               le  loro  affermazioni  e  parlano  per  sentito  dire  e  le  loro

               opinioni  sono  prive  di  fondamento.  Perché  i  suddetti
               testimoni  sono  miei  “nemici  capitali”  e  per  sfogare  la  loro
               ingiusta collera e disonorarmi hanno deposto personalmente.
               Colui che mi ispira maggior timore e diffidenza, che ricuso
               come nemico capitale è Luís Gomez perché ha sostenuto che
               io avevo una figlia, mentre sono vergine e a questo proposito

               abbiamo  litigato  molte  volte  [...]  e  Micaela  Tribiño  è
               anch’essa  mia  nemica  capitale  perché  mi  voleva  cacciare
               dalla camera in cui vivevo...» .
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                  Il motivo addotto per ricusare la testimonianza di Micaella
               è  insignificante.  In  realtà,  bastavano  uno  o  due  litigi  in
               pubblico,  con  accompagnamento  di  ingiurie  un  po’  pesanti,
               affermati  dai  testimoni  della  difesa,  per  ammettere  la

               ricusazione.  La  lettura  delle  procedure  ci  permette  di
               conoscere  innumerevoli  casi  di  identificazione  di  testimoni
               da  parte  degli  accusati  e,  molto  spesso,  di  ricusazioni
               accettate dal Santo Uffizio. Peña ammetteva d’altronde che:
               «i  casi  di  inimicizia  mortale  sono  numerosi  e  vari».  Così
               poteva essere eluso il segreto.

                  La  ricusazione  poteva  migliorare  la  sorte  dell’accusato
               senza  salvarlo,  poiché  l’Inquisizione  ammetteva  che  due
               testimonianze  concordanti  erano  sufficienti  a  fondare
               un’accusa se non a giustificare una condanna. Inoltre, se il
               tribunale  da  una  parte  accettava  con  una  certa  facilità  le
               ricusazioni,  dall’altra  coltivava  l’istigazione  alla  delazione
               non incriminando i falsi testimoni, contrariamente a quanto

               avrebbe  dovuto  fare.  La  domanda  n.  14  del  questionario
               della  visita  concerneva  la  ricerca  degli  eventuali  falsi
               testimoni e non sembra aver preoccupato molto gli ispettori.
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